Art. 13.
(Regolamento di attuazione. Relazione al Parlamento.).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento sull'attuazione della presente legge.